01-04-2025
10:02:41 - Si informa che per attività di manutenzione, il servizio non sarà
disponibile dalle ore 08:00 alle ore 10:00 del 03/04/2025.
Si comunica
che, a causa di problematiche tecniche, la riapertura della compilazione delle domande del Decreto flussi 2025 sarà nuovamente disponibile a partire dalle ore 08.00 del giorno 18.02.2025 e fino al 31.12.2025. Sarà
dunque possibile compilare le domande del Decreto flussi 2025 per quanto
riguarda i modelli A-BIS, B, B2020 e C-STAG, accedendo dalla voce Sportello
Unico per l'Immigrazione e selezionando dal menù a tendina Compila
domande Decreto Flussi 2025. All'interno della tabella
riepilogativa saranno anche visibili le domande già inserite precedentemente e
che si trovano negli stati Da validare, Da completare e Da inviare.
Le modalità di compilazione e modifica sono descritte nelle Linee guida
tecniche Decreto flussi 2025, che trovi in calce alla presente pagina dalla
voce "Manuale".
13-01-2025 14:57:41 -
In
base al disposto dell'art. 22 comma 5-quinquies del D. Lgs. n 286/98, che di
seguito si riporta, dal 9 gennaio u.s., sono state adeguate le funzionalità
del sistema informatico - SPI 2.0 - in uso agli
Sportelli Unici per l’Immigrazione:"Il
datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla
osta al lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione
degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal
lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta
si intende rifiutata e il nulla osta, ove
già rilasciato, è revocato. In caso di
conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello
straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio
consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente
tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di
ingresso in Italia".
Pertanto,
all’atto dell'avvenuta conclusione da parte del MAECI
degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal
lavoratore, il datore di lavoro riceverà una PEC contenente la richiesta di
conferma della volontà di assumere il lavoratore indicato nell’istanza.
L'invio della PEC
verrà effettuato in automatico dall'applicativo utilizzando, come di consueto,
le caselle di posta elettronica certificata degli Sportelli Unici.
Entro 7
giorni dall'invio della PEC, il datore di lavoro potrà confermare la
richiesta di nulla osta, accedendo alla propria Area riservata (sezione
comunicazioni) del Portale Servizi ALI online, dove è presente un apposito
pulsante ("Conferma") da digitare.
In caso di avvenuta
conferma entro i 7 giorni, nella modalità suddetta, la relativa informazione
transiterà al MAECI per il conseguente rilascio del visto.
In caso di decorso
dei 7 giorni dall'invio della PEC, senza che il datore di lavoro abbia
confermato la richiesta di nulla osta, tale informazione sarà trasmessa
telematicamente al MAECI, che non emetterà il visto e la pratica si archivierà
automaticamente.
È prevista anche la
possibilità per il datore di lavoro di rinunciare espressamente all'istanza,
digitando il tasto "Rinuncia", anch'esso previsto nella sezione
"Comunicazioni" del Portale ALI. Sull'applicativo
SPI la pratica risulterà archiviata.
07-01-2025 16:51:02 -
Dal 1 gennaio u.s. , come previsto
dalla recente normativa, le domande di conversione del permesso di soggiorno
(modelli VB, LS, LS1 e LS2) possono essere presentate al di fuori delle quote
previste dai decreti flussi.La compilazione e l’invio delle
istanze potrà essere effettuata tramite questo Portale, accedendo dalla sezione
“compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla
finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori
quota e progetti speciali” e individuando il modello di interesse.
Per maggiori dettagli, si prega di
far riferimento alla nuova versione del manuale disponibile in calce alla home
page di questo Portale.